Con la circolare 92 del 28 luglio 2022, l’Inps ha illustrato la nuova disciplina per il pensionamento dei giornalisti dopo il trasferimento al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Istituto nazionale di presidenza sociale, a fare data dal 1° luglio 2022. Due i regimi previsti, a seconda se il diritto alla pensione sia stato perfezionato secondo le regole vigenti all’Inpgi entro il 30 giugno o maturato dopo tale data. Riportiamo di seguito la sintesi delle due situazioni e gli altri approfondimenti pubblicati su InpgiNotizie.it.
Diritto alla pensione perfezionato entro il 30 giugno 2022
I giornalisti che al 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa Inpgi conseguono le prestazioni pensionistiche secondo tale normativa, anche dopo tale data. Lo schema di seguito riporta analiticamente i requisiti Inpgi alla data del 30 giugno.
PENSIONE DI VECCHIAIA. Almeno 20 anni di contributi a 67 anni di età. DEROGA DONNE: 60 anni di età con 20 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31 dicembre 2016.
PENSIONE DI ANZIANITA’. 62 anni e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di contributi Inpgi. DEROGA: 57 anni di età e 35 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31 dicembre 2016.
PREPENSIONAMENTO. 62 anni di età (5 anni di anticipo rispetto alla vecchiaia Ago) e 25 anni e 5 mesi di contributi Inpgi. CONDIZIONI: una assunzione ogni 2 prepensionamenti; almeno 3 mesi di Cigs anche non continuativi nel corso dell’intero periodo decretato; divieto di qualsiasi rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, collaborazione, cessione del diritto di autore) con la medesima azienda e le altre del Gruppo.
PENSIONE DI INVALIDITA’. Totale e permanente inabilità ad esercitare l’attività professionale giornalistica dipendente. Almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Cessazione effettiva dell’attività professionale giornalistica subordinata.
PENSIONE INDIRETTA. Almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
PENSIONE ANTICIPATA FORNERO. Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi. Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi. Finestra = 3 mesi.
TOTALIZZAZIONE. Vecchiaia: 66 anni di età e 20 anni di contributi (Finestra = 18 mesi). Anzianità: 41 anni di contributi (Finestra = 21 mesi).
In questi casi, le eventuali pregresse contribuzioni nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Inps o nelle altre Gestioni Inps saranno valorizzate nel trattamento pensionistico solo se risulta perfezionato il diritto anche nei rispettivi regimi previdenziali. In caso contrario, sarà liquidata la sola pensione ex Inpgi e per le altre contribuzioni sarà liquidata una prestazione supplementare al perfezionarsi dei requisiti.
PENSIONE AI SUPERSTITI. Per i decessi avvenuti entro il 30 giugno 2022, continua ad applicarsi la normativa Inpgi, sia nelle misure percentuali di reversibilità che nei criteri di ripartizione tra i vari superstiti.
PENSIONE DI INVALIDITA’. I requisiti Inpgi devono essere stati maturati entro il 30 giugno 2022. In questo caso, la domanda può essere presentata all’Inps anche dopo il 1° luglio 2022.
Giornalisti che non hanno perfezionato (secondo la normativa vigente Inpgi) il diritto a pensione entro il 30 giugno 2022
A far data dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato a quello degli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Inps. Pertanto, i giornalisti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti a tale fondo. Non sono riconosciute, invece, quelle prestazioni per le quali era previsto il perfezionamento del relativo requisito contributivo prima del 1° luglio 2022. Di conseguenza, per i giornalisti non è ammesso il pensionamento con la cosiddetta “Quota 100” e “Opzione donna”, i cui requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31 dicembre 2021. Viene, invece, concessa – dal 1° luglio 2022 – la pensione anticipata “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31 dicembre 2022). Di seguito la sintesi delle principali novità.
PENSIONE AI SUPERSTITI. Per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria Inps. La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento (o comunque maturata) al momento del decesso.
PENSIONI DI INVALIDITA’. Dal 1° luglio 2022 i giornalisti possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali d’invalidità in vigore presso l’Inps con decorrenza dal 1° agosto 2022.
QUOTA 102. Dal 1° luglio 2022 i giornalisti che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione possono accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 deve essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.
PREPENSIONAMENTI. L’Inps ha chiarito che, sulla base degli orientamenti ministeriali, nei confronti dei giornalisti professionisti continua a trovare applicazione anche dopo il 1° luglio 2022 la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981. Ai giornalisti pubblicisti – ad oggi esclusi dalla possibilità di essere prepensionati – si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina prevista per i lavoratori poligrafici). In ogni caso, le istruzioni applicative saranno fornite dall’Inps con una successiva circolare.
CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON REDDITI DA LAVORO. A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall’Inpgi al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all’Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l’abbattimento per il cumulo, mentre per i redditi definitivi riferiti al 2022 la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull’intero anno. A partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall’articolo 15 del Regolamento Inpgi e non verrà operata alcuna trattenuta.
CUMULO PENSIONI DI INVALIDITA’. Dal 1° luglio 2022 le pensioni d’invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario secondo la disciplina prevista per l’assegno ordinario di invalidità. Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare è prevista una trattenuta per incumulabilità, che non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (oggi pari a circa 27 mila euro), mentre è pari al 25% dell’importo di pensione se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell’importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo (circa 34 mila euro). In ogni caso non si applica la trattenuta quando la pensione è liquidata con più di 40 anni di contributi e se l’importo dell’assegno è inferiore al trattamento minimo (oggi circa 6.800 euro). In caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione diventa completamente cumulabile con i redditi da lavoro. La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica e comporta la revoca della pensione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE. Tutte le domande devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali: sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CNS, o CIE; Contact Center; Patronati.
Le prime istruzioni per quanto riguarda riscatti e ricongiunzioni
Sia le richieste di ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, che quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate all’Inpgi1 entro il 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’Inpgi. I relativi oneri – compresi quelli già in corso di pagamento rateale – dal mese di luglio saranno versati all’Inps, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Istituto di previdenza sociale. Le richieste di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Ago e quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate dai giornalisti dal 1° luglio 2022 saranno definite secondo la normativa generale applicata dal Fpld dell’Inps. La relativa contribuzione sarà accreditata nel Fpld e seguirà i criteri di calcolo generali e non quelli ex Inpgi. Dalla stessa data non è più ammessa la ricongiunzione tra i periodi contributivi versati nella gestione ex Inpgi e quelli versati nel Fpld dell’Inps, atteso l’avvenuto ricongiungimento di fatto nella medesima gestione, seppur con sistemi di calcolo diversi. Per l’accredito dei periodi contributivi figurativi, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applica la normativa generale Inps.
PER APPROFONDIRE
Riportiamo in allegato la circolare Inps 92 del 28 luglio 2022. Nella sezione “Documenti” del sito è stata creata un’apposita area “Da Inpgi a Inps – Materiali utili” nella quale sono raccolte le circolari, le Faq realizzate dalla Fnsi e i materiali di interesse per i giornalisti in merito al passaggio all’Inps, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’ex Inpgi.
Trasferimento Inpgi1 in Inps Faq Fnsi 01ago22
Circolare Inps 92 del 28lug2022