Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 29 maggio 2020, sono state definite le modalità e i termini per l’erogazione del Bonus Covid-19 a sostegno del reddito da lavoro autonomo in favore degli iscritti agli enti e casse dei professionisti che abbiano subito una riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
L’indennità
in oggetto, prevista dall’art. 44, comma 2, del DL n.18/2020 e dall’art.
76 del DL 34/2020, è riferita al mese di aprile 2020 e l’importo – che
non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è pari a 600
euro.
Sulla base di
quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene in via
automatica nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito
dell’analoga indennità riferita al mese di marzo 2020. Questo significa
che i 9.074 beneficiari non dovranno effettuare alcun adempimento e
riceveranno il nuovo Bonus direttamente mediante accredito sulle
medesime coordinate bancarie comunicate in precedenza.
Ci sono,
inoltre, importati novità per quanto riguarda i requisiti per accedere
al beneficio, che sono stati rivisti in senso estensivo e che
consentiranno di ricevere i 600 euro del mese di aprile anche a una
parte dei colleghi che, in precedenza, erano esclusi.
Già il
Decreto Legge Rilancio aveva eliminato l’obbligo di iscrizione in via
esclusiva alla predetta Gestione ai fini della fruizione del Bonus. Con
il Decreto Interministeriale viene ulteriormente allargata la platea dei
potenziali beneficiari, includendo anche i colleghi che – in possesso
degli altri requisiti previsti – hanno in corso un rapporto di lavoro
subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un
trattamento di pensione non diretta (vale a dire, i superstiti con
pensione indiretta o di reversibilità).
Per quanto
riguarda i requisiti reddituali riferiti all’anno 2018, inoltre, viene
preso a riferimento – ai fini dei limiti di 35.000 euro oppure di 50.000
euro – esclusivamente il reddito derivante dall’attività professionale
(in precedenza assumeva rilevanza il reddito complessivo, al lordo di
tutte le componenti fiscalmente attive).
Possono
richiedere l’erogazione anche coloro che si sono iscritti alla Gestione
Separata nel 2019 o nel 2020 (fino al 23 febbraio), sempre se in
possesso dei requisiti consistenti il rispetto dei medesimi limiti di
reddito.
Solo i
colleghi, quindi, che – a causa dell’esistenza di un elemento ostativo
oggi non più presente – non hanno presentato la domanda per ricevere
l’indennità del mese di marzo (oppure che, pur avendola presentata, se
la sono vista respingere per tali motivi) possono adesso presentare la
domanda per beneficiare del Bonus di 600 euro riferito al mese di
aprile.
Le istanze potranno essere inviate solo a mezzo mail, a decorrere dalle ore 14:00
del prossimo 8 giugno e fino alle ore 24,00 dell’8 luglio 2020,
avvalendosi di un apposito modulo che sarà pubblicato nel sito web
dell’Ente www.inpgi.it e il Decreto prevede che alle stesse debba essere
assegnato un ordine di priorità in base alla cronologia di
presentazione ai fini della successiva liquidazione.
Il modulo –
che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato
esclusivamente in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail
avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello
stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
Questa
modalità consentirà una gestione automatizzata dei flussi di dati
inseriti nei relativi campi, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi
necessari per l’istruttoria delle istanze. Per questa ragione non
saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e
compilati a mano.
Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei requisiti, delle condizioni e delle modalità di accesso al Bonus in esame da parte dei beneficiari.
(Fonte: Inpgi notizie)