Proroga fino al 31 dicembre 2024 per la copertura sanitaria integrativa offerta da Casagit in favore dei 3.200 giornalisti lavoratori autonomi iscritti all’Inpgi che già beneficiano della misura di welfare con rimborso economico del relativo onere a carico dell’Istituto di previdenza. Lo ha stabilito il Comitato amministratore della Gestione separata nella riunione di giovedì 21 aprile 2022.
L’iniziativa – sperimentale e per la durata di un triennio, a far data dal luglio 2019 – era stata avviata con lo scopo di incrementare l’offerta di prestazioni, rispetto alle tipiche tutele previdenziali, in favore degli iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, introducendo nuovi strumenti di welfare.
«Lo stanziamento per il finanziamento del programma di assistenza sanitaria integrativa – si legge sul blog InpgiNotizie.it – era pari a 3 milioni di euro annui, per complessivi 9 milioni, ed era idoneo a coprire l’onere della quota di adesione volontaria fissata in 500 euro annui per coloro che avessero deciso di iscriversi alla Casagit. L’iniziativa ha riscosso un alto gradimento da parte dei destinatari, tanto che ad aderire al programma sono stati ben 3.200 giornalisti, rispetto ai 5.394 potenziali beneficiari, che rappresentano il 60 per cento degli aventi diritto».
Tenuto conto che alla data di scadenza del triennio di vigenza del programma non risulta esaurito l’intero stanziamento previsto, e che quindi sono disponibili risorse residue comunque vincolate alle medesime tutele e condizioni per le quali sono state impegnate, il Comitato amministratore ha dunque ritenuto utile continuare ad assicurare il rimborso delle quote di adesione dei colleghi che hanno aderito all’iniziativa varata dall’Inpgi.
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La pubblicazione del Decreto agosto n. 104 del 14 agosto 2020 – in vigore dal 15 agosto – ha dato il via libera al pagamento del Bonus Covid-19 per il mese di maggio. L’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è innalzato a 1.000 euro e viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita IVA entro il 31 maggio 2020.
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene su un “doppio binario”:
– erogazione dell’indennità di maggio in automatico, nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di aprile 2020 e che, pertanto, non dovranno presentare alcuna domanda;
– possibilità di presentare domanda per ottenere il Bonus di 1.000 euro ai colleghi che non lo hanno chiesto nei mesi precedenti ovvero coloro i quali hanno cessato l’attività entro il 31 maggio 2020.
Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto cioè dal 15 agosto al 14 settembre 2020.
Possono richiedere l’erogazione coloro che:
– sono iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;
– hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non
superiore a 35.000 euro o, in alternativa, un reddito professionale
compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre
gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai
compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il
23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori
ai predetti importi previsti per il 2018;
– non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie;
– non hanno già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 19, 20,
21, 22 (CIGS Covid) 27, 28 (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29
(lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli) 38
(lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di
cittadinanza, né del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste
dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del
30 aprile 2020.
Possono richiedere il bonus anche coloro che, in possesso dei predetti requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti;
Le istanze potranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail, a decorrere dal 15 agosto e fino al 14 settembre 2020, avvalendosi di un apposito modulo, pubblicato sia in fondo a questo articolo che sul sito web dell’Ente www.inpgi.it.
Il modulo – che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
NB: non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano.
(Fonte: Inpgi Notizie)
Insieme con Nicola Chiarini sarà anche componente del Consiglio generale dell’ente. L’elezione nel corso della riunione del nuovo Comitato amministratore tenuta oggi a Roma.
Il nuovo Comitato amministrato della Gestione previdenziale separata dell’Inpgi, riunito oggi, mercoledì 24 giugno 2020, a Roma, ha eletto – come da previsione statutaria – i suoi due rappresentanti in seno al Consiglio generale dell’Istituto. Sono il veneto Nicola Chiarini e il romano Massimo Marciano.
Il medesimo Comitato ha poi eletto lo stesso Marciano quale rappresentante della Gestione separata nel Consiglio di amministrazione dell’Ente.
Fonte: FNSI
Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 29 maggio 2020, sono state definite le modalità e i termini per l’erogazione del Bonus Covid-19 a sostegno del reddito da lavoro autonomo in favore degli iscritti agli enti e casse dei professionisti che abbiano subito una riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
L’indennità in oggetto, prevista dall’art. 44, comma 2, del DL n.18/2020 e dall’art. 76 del DL 34/2020, è riferita al mese di aprile 2020 e l’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è pari a 600 euro.
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene in via automatica nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di marzo 2020. Questo significa che i 9.074 beneficiari non dovranno effettuare alcun adempimento e riceveranno il nuovo Bonus direttamente mediante accredito sulle medesime coordinate bancarie comunicate in precedenza.
Ci sono, inoltre, importati novità per quanto riguarda i requisiti per accedere al beneficio, che sono stati rivisti in senso estensivo e che consentiranno di ricevere i 600 euro del mese di aprile anche a una parte dei colleghi che, in precedenza, erano esclusi.
Già il Decreto Legge Rilancio aveva eliminato l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla predetta Gestione ai fini della fruizione del Bonus. Con il Decreto Interministeriale viene ulteriormente allargata la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche i colleghi che – in possesso degli altri requisiti previsti – hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione non diretta (vale a dire, i superstiti con pensione indiretta o di reversibilità).
Per quanto riguarda i requisiti reddituali riferiti all’anno 2018, inoltre, viene preso a riferimento – ai fini dei limiti di 35.000 euro oppure di 50.000 euro – esclusivamente il reddito derivante dall’attività professionale (in precedenza assumeva rilevanza il reddito complessivo, al lordo di tutte le componenti fiscalmente attive).
Possono richiedere l’erogazione anche coloro che si sono iscritti alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 (fino al 23 febbraio), sempre se in possesso dei requisiti consistenti il rispetto dei medesimi limiti di reddito.
Solo i colleghi, quindi, che – a causa dell’esistenza di un elemento ostativo oggi non più presente – non hanno presentato la domanda per ricevere l’indennità del mese di marzo (oppure che, pur avendola presentata, se la sono vista respingere per tali motivi) possono adesso presentare la domanda per beneficiare del Bonus di 600 euro riferito al mese di aprile.
Le istanze potranno essere inviate solo a mezzo mail, a decorrere dalle ore 14:00 del prossimo 8 giugno e fino alle ore 24,00 dell’8 luglio 2020, avvalendosi di un apposito modulo che sarà pubblicato nel sito web dell’Ente www.inpgi.it e il Decreto prevede che alle stesse debba essere assegnato un ordine di priorità in base alla cronologia di presentazione ai fini della successiva liquidazione.
Il modulo – che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
Questa modalità consentirà una gestione automatizzata dei flussi di dati inseriti nei relativi campi, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi necessari per l’istruttoria delle istanze. Per questa ragione non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano.
Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei requisiti, delle condizioni e delle modalità di accesso al Bonus in esame da parte dei beneficiari.
(Fonte: Inpgi notizie)
Tra le esigenze prioritarie del mondo del lavoro autonomo e dei liberi professionisti che emergono nella situazione di difficoltà determinata dall’emergenza Covid-19, vi è quella di fronteggiare la crisi di liquidità derivante dalla contrazione dell’attività professionale. Per tale ragione, il Comitato amministratore della Gestione separata Inpgi ha adottato, lo scorso 27 marzo, un provvedimento che – oltre a consentire ai colleghi che hanno in corso un piano di rateizzo per il rimborso di un finanziamento erogato dalla predetta gestione, la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi, senza alcun onere, del pagamento delle rate dovute – ha introdotto la possibilità di richiedere un prestito, a tasso zero, con piano di rateizzo della durata fino a 36 mesi, per gli iscritti che hanno subito una contrazione significativa, pari almeno al 33%, dei loro compensi. I dettagli informativi e il modulo di richiesta sono consultabili qui .
Di pari passo, anche un primario Istituto di credito (Bnl) ha avviato un programma di finanziamento, a condizioni vantaggiose, dell’attività dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, di cui possono avvalersi anche i giornalisti. Le condizioni e i termini dell’iniziativa sono consultabili qui .