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SINDACATO

Presunzione di innocenza, Lorusso: ‘Non impedire il lavoro dei cronisti’

«Dire che il problema della privacy o della presunzione di innocenza si risolve impedendo ai cittadini di conoscere e impedendo ai giornalisti di scrivere rappresenta sicuramente una violazione dell’articolo 21 della Costituzione». Così Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi, a margine del convegno “Magistratura e stampa. Democrazia, informazione, giurisdizione”, organizzato a Bari dall’Associazione nazionale magistrati in collaborazione con il Comune, l’Ordine degli avvocati di Bari e l’Ordine dei giornalisti di Puglia.

«La stampa – ha evidenziato Lorusso – esercita un controllo democratico e quindi dare notizie, anche coperte da segreto, quando c’è un evidente interesse collettivo a conoscerle, significa fare gli interessi dell’opinione pubblica e soddisfare il diritto dei cittadini a essere informati. Anche perché, come più volte sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il principio di presunzione di innocenza è rispettato dalla stampa nel momento in cui nell’ambito dell’articolo o del servizio si dice chiaramente qual è lo stato del procedimento».

Per il segretario Fnsi, inoltre, è «pretestuosa e ideologica la battaglia che si sta cercando di condurre in Italia per impedire ai giornalisti di pubblicare notizie sulle indagini», mentre ad esempio «l’inchiesta in corso sul cosiddetto Qatargate sta dimostrando come anche negli altri Paesi si faccia esattamente la stessa cosa».

Del resto, ha evidenziato ancora, «che ci sia qualche problema lo ha riconosciuto l’altro giorno anche il ministro della Giustizia, dicendo che siamo passati da un diluvio di informazioni a un’assenza totale di informazioni. È chiaro che deve esserci una via di mezzo. Lui ha aperto a un confronto per il cambiamento e noi siamo pronti a confrontarci con lui».

Al seminario era presente, fra gli altri, anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che, incontrando i giornalisti, si è soffermato su un altro tema “caldo”: quello delle intercettazioni. «Le intercettazioni hanno due problemi – ha rilevato – uno riguarda la pubblicazione e l’altro i costi. Sul primo ci vorrà qualche intervento per evitare questa corsa al gossip».

Dal canto suo, il segretario Lorusso ha poi posto in evidenza i «tanti altri modi con cui la stampa viene colpita in Italia, come quello delle cosiddette liti temerarie o querele bavaglio che servono a intimidire il giornalista che vuole fare giornalismo investigativo e illuminare determinate situazioni. L’altro, sempre più preoccupante – ha aggiunto –, è andare a colpire le fonti dei giornalisti attraverso atti fortemente invasivi come il sequestro degli strumenti di lavoro, l’acquisizione di tabulati telefonici, se non proprio pedinamenti, come recentemente si è dimostrato in due casi che hanno riguardato Report».

Fonte: FNSI

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Inpgi PREVIDENZA E SALUTE

Inpgi 2 : con il decreto “Agosto”, al via il bonus da 1.000 euro. Già liquidati 9.688 bonus

La pubblicazione del Decreto agosto n. 104 del 14 agosto 2020 – in vigore dal 15 agosto – ha dato il via libera al pagamento del Bonus Covid-19 per il mese di maggio. L’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è innalzato a 1.000 euro e viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita IVA entro il 31 maggio 2020.

Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene su un “doppio binario”:

– erogazione dell’indennità di maggio in automatico, nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di aprile 2020 e che, pertanto, non dovranno presentare alcuna domanda;
– possibilità di presentare domanda per ottenere il Bonus di 1.000 euro ai colleghi che non lo hanno chiesto nei mesi precedenti ovvero coloro i quali hanno cessato l’attività entro il 31 maggio 2020.

Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto cioè dal 15 agosto al 14 settembre 2020.

Possono richiedere l’erogazione coloro che:

– sono iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;
– hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018;
– non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie;
– non hanno già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22 (CIGS Covid) 27, 28 (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29 (lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli) 38 (lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza, né del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020.

Possono richiedere il bonus anche coloro che, in possesso dei predetti requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti;

Le istanze potranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail, a decorrere dal 15 agosto e fino al 14 settembre 2020, avvalendosi di un apposito modulo, pubblicato sia in fondo a questo articolo che sul sito web dell’Ente www.inpgi.it.

Il modulo – che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.

NB: non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano.

(Fonte: Inpgi Notizie)

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Inpgi PREVIDENZA E SALUTE

Bonus Covid-19, in arrivo l’indennità di aprile per gli iscritti INPGI 2

Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 29 maggio 2020, sono state definite le modalità e i termini per l’erogazione del Bonus Covid-19 a sostegno del reddito da lavoro autonomo in favore degli iscritti agli enti e casse dei professionisti che abbiano subito una riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

L’indennità in oggetto, prevista dall’art. 44, comma 2, del DL n.18/2020 e dall’art. 76 del DL 34/2020, è riferita al mese di aprile 2020 e l’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è pari a 600 euro.

Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene in via automatica nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di marzo 2020. Questo significa che i 9.074 beneficiari non dovranno effettuare alcun adempimento e riceveranno il nuovo Bonus direttamente mediante accredito sulle medesime coordinate bancarie comunicate in precedenza.

Ci sono, inoltre, importati novità per quanto riguarda i requisiti per accedere al beneficio, che sono stati rivisti in senso estensivo e che consentiranno di ricevere i 600 euro del mese di aprile anche a una parte dei colleghi che, in precedenza, erano esclusi.

Già il Decreto Legge Rilancio aveva eliminato l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla predetta Gestione ai fini della fruizione del Bonus. Con il Decreto Interministeriale viene ulteriormente allargata la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche i colleghi che – in possesso degli altri requisiti previsti – hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione non diretta (vale a dire, i superstiti con pensione indiretta o di reversibilità).

Per quanto riguarda i requisiti reddituali riferiti all’anno 2018, inoltre, viene preso a riferimento – ai fini dei limiti di 35.000 euro oppure di 50.000 euro – esclusivamente il reddito derivante dall’attività professionale (in precedenza assumeva rilevanza il reddito complessivo, al lordo di tutte le componenti fiscalmente attive).

Possono richiedere l’erogazione anche coloro che si sono iscritti alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 (fino al 23 febbraio), sempre se in possesso dei requisiti consistenti il rispetto dei medesimi limiti di reddito.

Solo i colleghi, quindi, che – a causa dell’esistenza di un elemento ostativo oggi non più presente – non hanno presentato la domanda per ricevere l’indennità del mese di marzo (oppure che, pur avendola presentata, se la sono vista respingere per tali motivi) possono adesso presentare la domanda per beneficiare del Bonus di 600 euro riferito al mese di aprile.

Le istanze potranno essere inviate solo a mezzo mail, a decorrere dalle ore 14:00 del prossimo 8 giugno e fino alle ore 24,00 dell’8 luglio 2020, avvalendosi di un apposito modulo che sarà pubblicato nel sito web dell’Ente www.inpgi.it e il Decreto prevede che alle stesse debba essere assegnato un ordine di priorità in base alla cronologia di presentazione ai fini della successiva liquidazione.

Il modulo – che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.

Questa modalità consentirà una gestione automatizzata dei flussi di dati inseriti nei relativi campi, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi necessari per l’istruttoria delle istanze. Per questa ragione non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano.

Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei requisiti, delle condizioni e delle modalità di accesso al Bonus in esame da parte dei beneficiari.

(Fonte: Inpgi notizie)