La Corte d’Appello di Trento ha confermato la corretta interpretazione dell’articolo 36 della legge 416 del 1981 sull’editoria, finora mai messa in discussione da nessun’altra azienda editoriale.
I giudici di secondo grado hanno ribadito il seguente principio, già espresso dal Tribunale: se a seguito di uno stato di crisi (che nel caso del Trentino portò alla chiusura della testata il 15 gennaio 2021) un giornalista in cassa integrazione rassegna le proprie dimissioni, gli sono dovute entrambe le voci previste dal citato articolo 36, e cioè l’indennità di mancato preavviso di 8/9 mensilità contrattuali e le ulteriori e predeterminate 4 mensilità.
La sentenza d’appello interessa in prima istanza 4 colleghi, ma rappresenta un notevole precedente per altri 7 giornalisti in analoghe condizioni.