Dal primo luglio 2022, le trattenute pensionistiche che i giornalisti dipendenti troveranno sui rispettivi cedolini paga saranno le stesse della generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’Inps. Lo precisa la FNSI in merito alla trattenuta dell’1%, recentemente applicata su alcuni cedolini paga, avente la dicitura “contributo aggiuntivo Inps 1%”.
Come noto, lo scorso 1° luglio, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi) è stata trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva dell’Ago, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), come previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 103. Con effetto dalla medesima data sono pertanto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Inps) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
L’articolo 3-ter del Dl 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura dell’1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore dipendente inferiori al 10%, come nel caso dei giornalisti, per i quali si ricorda che il contributo previdenziale a carico del lavoratore è del 9,19%, mentre il 23,81% è a carico del datore di lavoro.
Tenuto conto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2022 in € 48.279,00, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00. Si precisa al riguardo che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il criterio della “mensilizzazione”. Ne deriva quindi che il calcolo del contributo deve essere verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.
Per maggiori dettagli, si invita a consultare la Circolare Inps n. 15 del 28-01-2022 a cui si rimanda integralmente.