Con la pubblicazione ufficiale del Decreto Ministeriale del 17 maggio 2021, avvenuta lo scorso 28 luglio, sono state definite le modalità operative per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi dovuti per l’anno 2021 dai colleghi liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, previsto dall’art.1, commi 20-22 della legge di bilancio per il 2021.
L’esonero, così come specificato con nota del Ministero del Lavoro dello scorso 29 luglio, riguarda le somme dovute a titolo di contributo soggettivo (sia contributo minimo 2021 che saldo 2020) la cui scadenza di pagamento ricada nell’anno 2021. Non sono comprese nell’agevolazione, quindi, le somme da versare a titolo di contributo integrativo e di maternità.
La misura – che rientra tra gli interventi disposti dal Governo per contenere gli effetti negativi, sul piano economico, determinati dalla situazione di emergenza da Covid-19 – è riservata agli iscritti che nell’anno 2019 abbiano conseguito un reddito professionale annuo non superiore a 50.000 euro e che, nel corso dell’anno 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato e dei compensi di almeno il 33% rispetto all’importo del 2019.
A prescindere da tale requisito, inoltre, possono beneficiare dell’esonero parziale anche i colleghi che abbiano avviato l’attività nell’anno 2020. Al contrario, sono esclusi dall’esonero tutti coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021. Sono, altresì, esclusi dal beneficio tutti coloro che, nell’anno 2021, siano titolari di un trattamento di pensione o che abbiano svolto attività di lavoro dipendente.
Per poter beneficiare dell’esonero parziale, i colleghi in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare all’INPGI – a decorrere dalle ore 10:00 del prossimo 23 agosto e fino alle ore 24:00 31 ottobre 2021 – una apposita domanda predisposta su un modulo in formato telematico on line, compilabile esclusivamente accedendo all’ area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it utilizzando le proprie credenziali.
Coloro che non siano in possesso di credenziali attive o che le abbiano dimenticate potranno dotarsi di nuove credenziali seguendo la procedura descritta al seguente link.
Per quanto riguarda la misura dell’esonero parziale – per la quale la legge di Bilancio ha stabilito comunque un tetto massimo individuale di 3.000 euro – l’importo effettivo spettante a ciascun richiedente sarà definito solo a seguito dell’emanazione di un nuovo Decreto ministeriale che suddividerà le risorse stanziate tra tutti gli Enti previdenziali privatizzati dei professionisti, in base alle relative domande presentate. Gli importi definitivi, quindi, saranno riparametrati dal Ministero in misura proporzionale tra tutti i beneficiari e successivamente comunicati dall’Istituto agli aventi diritto.
Pertanto, sia ai fini della fruizione che della quantificazione della misura dell’esonero, non avrà alcuna rilevanza l’ordine di presentazione delle domande, purchè venga rispettato il termine di invio del 31 ottobre 2021.
Una volta che gli uffici avranno esaminato le istanze, l’eventuale rigetto sarà comunicato agli interessati entro il 15 novembre 2021.
(Fonte: InpgiNotizie)