La pubblicazione del Decreto agosto n. 104 del 14 agosto 2020 – in vigore dal 15 agosto – ha dato il via libera al pagamento del Bonus Covid-19 per il mese di maggio. L’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è innalzato a 1.000 euro e viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita IVA entro il 31 maggio 2020.
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene su un “doppio binario”:
– erogazione dell’indennità di maggio in automatico, nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di aprile 2020 e che, pertanto, non dovranno presentare alcuna domanda;
– possibilità di presentare domanda per ottenere il Bonus di 1.000 euro ai colleghi che non lo hanno chiesto nei mesi precedenti ovvero coloro i quali hanno cessato l’attività entro il 31 maggio 2020.
Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto cioè dal 15 agosto al 14 settembre 2020.
Possono richiedere l’erogazione coloro che:
– sono iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;
– hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non
superiore a 35.000 euro o, in alternativa, un reddito professionale
compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre
gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai
compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il
23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori
ai predetti importi previsti per il 2018;
– non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie;
– non hanno già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 19, 20,
21, 22 (CIGS Covid) 27, 28 (Bonus autonomi iscritti alla GS INPS) 29
(lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli) 38
(lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di
cittadinanza, né del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste
dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del
30 aprile 2020.
Possono richiedere il bonus anche coloro che, in possesso dei predetti requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti;
Le istanze potranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail, a decorrere dal 15 agosto e fino al 14 settembre 2020, avvalendosi di un apposito modulo, pubblicato sia in fondo a questo articolo che sul sito web dell’Ente www.inpgi.it.
Il modulo – che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
NB: non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano.
(Fonte: Inpgi Notizie)